Il Decreto n.104 del 14 agosto 2020 contiene all’art. 79, fra le misure di sostegno al turismo, la proroga fino al 2021 del credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il tetto massimo di spesa per il Bonus Alberghi resta fissato a 200mila euro.

Dal DL Agosto, emerge che l’intensità del “Bonus Alberghi” è mantenuta al 65% per gli anni 2020 e 2021 (originariamente al 30%), mentre sono variate le modalità di fruzione del credito fiscale: quest’ultimo può essere utilizzato in compensazione e in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in dieci quote annuali.

Il potenziamento dell’agevolazione riguarda anche l’ampliamento della platea di soggetti beneficiari, per cui possono richiedere l’agevolazione anche agriturismi e stabilimenti termali (questi ultimi anche per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività), nonché strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito d’imposta si utilizza per interventi di ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001), di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, lavori antisismici: nel caso di ristrutturazione edilizia, il beneficio fiscale si estende anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo.