Nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 è stato pubblicato un decreto in materia di modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti. Gli aiuti fanno riferimento ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da CO-VID-19».

A CHI E’ RIVOLTO

I soggetti beneficiari degli aiuti di cui alla sezione 3.1 e sezione 3.12 sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti per le rispettive sezioni in funzione della tipologia di impresa.

CONDIZIONI

Ai fini dell’applicazione della sezione 3.12, gli operatori economici sono tenuti inoltre ad attestare nell’autodichiarazione le seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;
b) che l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a) , tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l’intensità dell’aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

L’agenzia delle entrate si impegna ad individuare con provvedimento del direttore i termini, le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.