La legge n. 124/2017 impone ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente: tale obbligo può essere assolto dai soggetti che non hanno un proprio sito internet attraverso la pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria, secondo quanto prescritto nell’art. 35 del D.L. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, possono assolvere l’obbligo dando evidenza dell’aiuto di stato ricevuto in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato.

L’obbligo di pubblicazione ha per oggetto tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Le informazioni minime da riportare sono le seguenti:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata;
  • Data di incasso;
  • Causale.

La norma contiene la previsione di sanzioni a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione;
  • la sanzione aggiuntiva di restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti, nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione.