SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili per la riduzione dei rischi infortunistici sono:

  • Spese di progetto direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione e indispensabili per la sua completezza;
  • Spese tecniche assimilabili (max. 10% delle spese di progetto e importo max. €10.000,00*)
    • Redazione della perizia asseverata (spesa max. €1850,00);
    • Produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
    • La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
    • La produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.
    • Le denunce di messa in servizio di impianti;
    • Le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa;
    • La corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

*ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per cui la spesa max. è 5% delle spese di progetto e l’importo max. è di €5.000,00

Spese non ammissibili
Spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richiesta dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

AGEVOLAZIONE

Inail concede un finanziamento a fondo perduto a copertura del 65% dell’importo totale del progetto (somma delle spese di progetto e delle spese tecniche). Contributo minimo erogabile: €5.000,00; contributo massimo erogabile: €130.000,00.

PROGETTI

I progetti di riduzione dei rischi infortunistici si articolano in:

  • Riduzione del rischio di caduta dell’alto mediante l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente;
  • Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;
  • Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;
  • Riduzione del rischio di lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

BENEFICIARI

Tutte le imprese ubicate sul territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, ad esclusione delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e le imprese operanti in specifici settori Ateco 2007 con i seguenti codici:

03*, 10.41.10, 10.51.20, 10.61.10, 10.61.20, 13*, 14*, 15*, 16.10.00, 23.19.20, 23.41.00, 23.70.10, 31*, 32.12*, 32.13*, 32.2*, 32.3*, 32.4*, 32.99.1*

*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata.