Venerdì 26 luglio è stato diffuso in via non ufficiale il documento riguardante il decreto Transizione 5.0. Tale documento è stato aggiornato a seguito di consultazioni con la Comunità Europea e la Corte dei Conti, per cercare di allargare il bacino di beneficiari del credito d’imposta e mettere a punto le questioni tecniche relative agli investimenti ammissibili.

TRANSIZIONE 5.0, COSA RESTA INVARIATO?

Rispetto alle precedenti versioni in bozza del decreto, restano invariate le tempistiche per gli investimenti, le aliquote del credito di imposta e gli obiettivi di risparmio energetico:

RIDUZIONE DEI CONSUMI DEL 3% (complessivi) o 5% (processo target)

  • Investimenti fino a 2,5 milioni: 35%
  • Investimenti fra 2,5 e 10 milioni: 15%
  • Investimenti superiori a 10 milioni ed entro 50 milioni: 5%

RIDUZIONE DEI CONSUMI DEL 6% (complessivi) o 10% (processo target)

  • Investimenti fino a 2,5 milioni: 40%
  • Investimenti fra 2,5 e 10 milioni: 20%
  • Investimenti superiori a 10 milioni ed entro 50 milioni: 10%

RIDUZIONE DEI CONSUMI DEL 10% (complessivi) o 15% (processo target)

  • Investimenti fino a 2,5 milioni: 45%
  • Investimenti fra 2,5 e 10 milioni: 25%
  • Investimenti superiori a 10 milioni ed entro 50 milioni: 15%

Restano inoltre invariati gli obblighi di comunicazione ex-ante ed ex-post ad accertare gli avvenuti investimenti ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Allo stesso modo, restano invariate le tempistiche per l’utilizzo del credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025  può essere utilizzato successivamente in 5 quote annuali di pari importo.

TRANSIZIONE 5.0, COSA CAMBIA?

Anche le imprese beneficiarie restano sostanzialmente invariate, anche se ci sono alcune piccole novità. Grazie al compromesso raggiunto con la Comunità Europea, infatti, sarà possibile applicare i principi DNSH con minori rigidità, potendo così estendere il beneficio anche ad imprese agricole e imprese di settori energivori. Queste imprese potranno dunque accedere al credito d’imposta, rispettando alcune clausole rispetto all’impatto ambientale del proprio esercizio.

Tra gli investimenti ammissibili, troviamo anche gli impianti per la produzione di energia termica, sempre in ottica di autoconsumo. In particolare, L’energia termica prodotta potrà essere utilizzata esclusivamente come calore di processo. Il calore prodotto non potrà essere destinato ad altri usi quali, ad esempio, il riscaldamento degli ambienti.

Inoltre, cambia l’elenco dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni, allargando la platea agli ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo. Allo stesso tempo, perdono questa possibilità alcuni organismi di valutazione presenti nella prima bozza del decreto.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

All’interno del documento vengono confermati gli aspetti tecnici già trapelati nei mesi scorsi. Troviamo informazioni più dettagliate riguardo a:

  • Le tempistiche delle comunicazioni con il GSE;
  • Modalità di calcolo della potenza e del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia;
  • Modalità di erogazione e contenuti della formazione.

TRANSIZIONE 5.0, I PROSSIMI STEP

Nei prossimi giorni, attendiamo la pubblicazione del decreto attuativo sul sito del MIMIT e la sua diffusione tramite canali ufficiali. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, il MIMIT adotterà un provvedimento per individuare i termini temporali di attivazione della procedura per l’accesso alla misura agevolativa.