FNC ANPAL - FONDO NUOVE COMPETENZE 2023
Tempi:
Le domande devono essere presentate entro il 27/03/2023. Le attività di formazione e sviluppo delle competenze devono essere avviate dopo l’approvazione da parte di ANPAL e concludersi entro 150 giorni dalla data di approvazione.
Finalità:
Il Fondo finanzia percorsi di formazione e sviluppo delle competenze dei lavoratori per le mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. La formazione può essere erogata da soggetti esterni - enti accreditati e altri soggetti privati che per statuto svolgono attività di formazione, Università, CPIA, ITS, Centri di Ricerca.
Spese:
È ammissibile il costo del personale discente (lavoratori dipendenti o in somministrazione) comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore destinate alla frequenza di corsi di formazione, minimo 40 ore per lavoratore ed entro il limite massimo di 200 ore per dipendente.
Beneficiari:
Possono beneficiare del Fondo i datori di lavoro privati con DURC regolare che abbiano stipulato entro il 27/03/2023 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Note:
Contributo a fondo perduto a copertura del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC.
La quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale