FNC ANPAL - FONDO NUOVE COMPETENZE 2023

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Chiuso
Tipologia di agevolazione
Contributo a fondo perduto
Importo massimo:
1

Tempi:

Le domande devono essere presentate entro il 27/03/2023. Le attività di formazione e sviluppo delle competenze devono essere avviate dopo l’approvazione da parte di ANPAL e concludersi entro 150 giorni dalla data di approvazione.

Finalità:

Il Fondo finanzia percorsi di formazione e sviluppo delle competenze dei lavoratori per le mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. La formazione può essere erogata da soggetti esterni - enti accreditati e altri soggetti privati che per statuto svolgono attività di formazione, Università, CPIA, ITS, Centri di Ricerca.

Spese:

È ammissibile il costo del personale discente (lavoratori dipendenti o in somministrazione) comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore destinate alla frequenza di corsi di formazione, minimo 40 ore per lavoratore ed entro il limite massimo di 200 ore per dipendente.

Beneficiari:

Possono beneficiare del Fondo i datori di lavoro privati con DURC regolare che abbiano stipulato entro il 27/03/2023 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Note:

Contributo a fondo perduto a copertura del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC.

La quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale

Settore di Attività
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Costruzioni
Industria
Servizi
Trasporti
Turismo
Area di investimento:
Formazione
Tipo di Impresa:
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa
Regioni:
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

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