PARCO AGRISOLARE 2023
Tempi:
Le domande potranno essere presentate dal 12/09/2023 e fino alle ore 12.00 del 12/10/2023. Le risorse disponibili ammontano a 1,5 miliardi di euro e saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione.Ogni singola domanda deve essere riferita al progetto di un singolo impianto fotovoltaico, da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi o unità locali dell’azienda: ogni beneficiario può inviare più domande riferite a differenti impianti fotovoltaici.
Finalità:
L'obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.
Spese:
Sono ammesse le seguenti spese sostenute dopo la presentazione della domanda:
- Realizzazione di impianti fotovoltaici (potenza min. 6 KWp e max 1.000 KWp), entro gli importi massimi definiti (acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, sistemi di accumulo; costi di connessione alla rete)
- Colonnine di ricarica elettrica
- Rimozione o smaltimento amianto, isolamento termico dei tetti, sistema di areazione dei tetti
- Spese per progettazione tecnica, asseverazioni ed altre spese professionali, comprese quelle relative alla presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi.
La spesa massima ammissibile per ciascun Soggetto Beneficiario è pari a € 2.330.000, anche suddivisa su più progetti distinti.
I progetti devono essere conclusi, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dalla concessione, e comunque entro e non oltre il 30/06/2026.
Beneficiari:
Possono richiedere l’agevolazione i seguenti soggetti regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro Imprese:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
b) le imprese agroindustriali con codice ATECO ammissibile
c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 c.c e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
d) i soggetti di cui alle lettere a) b) c) costituiti in forma aggregata (es. A.T.I., R.T.I., CER, ecc.)
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA aventi volume d’affari annuo inferiore a € 7.000. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti sono ammessi sia se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda agricola (autoconsumo), sia per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo.
Note:
Contributo a fondo perduto di intensità variabile, dal 30% all’80%, in base al settore di attività, alla dimensione d’impresa e al luogo di realizzazione dell’investimento.