TRANSIZIONE 5.0
Tempi:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato successivamente in 5 quote annuali di pari importo.
L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attesta:
- ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguiti tramite gli investimenti;
- ex post: l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla valutazione ex ante.
Inoltre, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per l'ottenimento delle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo di €10.000. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo di €5.000.
Finalità:
Sostenere le imprese con l'obiettivo di incentivare investimenti volti a ridurre i consumi di energia prodotta da fonti non rinnovabili secondo il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.
La riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (di qui in avanti "consumi effettivi") deve essere non inferiore a 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (di qui in avanti "consumi del processo target") deve essere non inferiore a 5%. Al fine di incentivare una maggiore riduzione dei consumi, sono individuate 3 Classi, alle quali corrispondono le seguenti percentuali di riduzione:
- Classe I: riduzione dei consumi effettivi almeno del 3%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 5%
- Classe II: riduzione dei consumi effettivi almeno del 6%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 10%
- Classe III: riduzione dei consumi effettivi almeno del 10%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 15%
Per i progetti che conseguono la minima riduzione dei consumi energetici prevista (Classe I), sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Spese:
Sono ammissibili le spese sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025 relativamente alle seguenti categorie
BENI MATERIALI 4.0 E BENI IMMATERIALI 4.0
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
ALTRI SOFTWARE
Sono inoltre ammissibili le spese per:
a) Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che
- Garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata
- Introducono meccanismi di efficienza energetica
b) Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni indicati alla lettera a).
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse:
- Gruppi di generazione dell'energia elettrica
- Trasformatori
- Impianti per la produzione di energia termica
- Servizi ausiliari
- Impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta
In riferimento all'acquisto di moduli fotovoltaici, questi devono essere prodotti all'interno di Stati Membri dell'Unione Europea e avere le seguenti caratteristiche:
a) Un’efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%
b) Un’efficienza a livello di cella pari almeno al 23,4%
c) Essere composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE e avere un’efficienza di cella pari almeno al 24%.
Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.
FORMAZIONE
Le spese per la formazione sono ammissibili nel limite del 10% degli investimenti complessivamente ammissibili e nel limite massimo di €300.000.
- Spese di personale relative ai formatori
- Costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione
- Costi di servizi di consulenza direttamente connessi ai progetti di formazione
- Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione
Beneficiari:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le imprese richiedenti devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Note:
L'incentivo consiste in un credito di imposta d'intensità variabile in funzione del volume dell'investimento e della capacità di riduzione dei consumi energetici.
Sono individuati 3 scaglioni di riduzioni dei consumi, da qui in avanti denominati come "classi", che prevedono l'applicazione di diverse aliquote:
CLASSE I
- Investimenti entro €2,5 milioni: 35%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 15%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 5%
CLASSE II
- Investimenti entro €2,5 milioni: 40%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 20%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 10%
CLASSE III
- Investimenti entro €2,5 milioni: 45%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 25%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 15%